Il Tribunale di Ascoli Piceno sentenza n. 57 dell’11 febbraio 2014.
Un condòmino (conduttore), a fronte della mancata riparazione della caldaia aveva sospeso il pagamento del canone di locazione.
Il Tribunale ha ricordato che la sospensione del pagamento del canone di locazione è legittimato solo quando manca del tutto la controprestazione da parte del locatore (consegna della cosa).
Pertanto, il tribunale, ha ritenuto grave l’inadempimento del conduttore, condannando l’inquilino al pagamento dei canoni scaduti, inoltre, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione (come da clausole contrattuali firmate dalle parti, sezione risoluzione contrattuale per mancato pagamento del canone di affitto) .
Fonte: Condominioweb.com
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