Cass. sent. n. 2094 del 30/01/2014
Per le distanze legali fra edifici non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato con funzione ornamentale, di rifinitura o accessorie, come:
- mensole;
- grondaie;
- lesene;
- parasta;
- cornicioni;
- simili.
Rientrano invece nel computo della distanza legale, le parti del condominio destinate ad estendere ed ampliare la consistenza dell’immobile.
La normativa secondaria (ossia comunale) ha la sola facoltà (per i regolamenti locali) di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella del codice.
Fonte: Mondodiritto.it
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