Con la riforma del condominio, l’inquilino entra a pieno titolo nella vita condominiale, basta penzare che l’articolo 1130 c.c. prevede che nell’anagrafe condominiale siano registrati anche i conduttori.
Il conduttore (inquilino), può chiedere di visionare i registri condiominiali e ottenere copie dei documenti giustificativi delle spese.
Ricordiamo che a carico del conduttore ci sono le seguenti spese:
- Riscaldamento;
- Condizionamento dell’aria;
- Pulizia del condominio;
- Manutenzione ordinaria dell’ascensore;
- Acqua;
- Energia elettrica;
- Spurgo dei pozzi neri e latrine;
- Fornitura di altri servizi comuni.
Spese diversamente ripartite:
9. La portineria sono a carico del conduttore al 90%, comunque variabile
10. Amministratore al 50%.
In assemblea condominiale il conduttore ha diritto di intervenire con voto, per le spese di cui al punto 1 e 2, e senza diritto diritto di voto sugli altri servizi comuni. Il conduttore ha la facoltà di impugnare una delibera in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione art. 66 disp. att.ai punti 1 e 2.
ATTENZIONE:
Contrattualmente al conduttore non possono essere addebitate, da parte del locatore, spese diversamente distribuite di cui ai punti sopra, pena la nullità del contratto di locazione
Fonte: Anaci Roma
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