Corte di Cassazione Sentenza n. 821 del 16 gennaio 2014
La transazione:
“è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” (art. 1965 c.c.).
Può essere realizzata con le maggioranze previste dall’art. 1136 (maggioranza intervenuti che rappresentano almeno 500 millesimi)
In breve l’assemblea del condominio può decidere in caso di contenzioso con terzi, di realizzare una transazione (formalizzato da un vero e proprio contratto) per evitare un contenzioso.
Fonte: Confedilizia.it
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