Immaginiamo che l’inquilino dell’appartamento “A”, provochi un danno da infiltrazione all’inquilino dell’appartamento “B”.
Sia nel caso di responsabilità contrattuale che extracontrattuale l’onere della prova spetta all’inquilino “B” , che deve dimostrare che il danno che gli si contesta non è dipeso da lui. Gli elemnti da portare in giudizio sono:
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]art. 2697 c.c. (onere della prova) ;[/tw_list_item][/tw_list]
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”] il danno da infiltrazioni (onere della prova);[/tw_list_item][/tw_list]
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”] Consulenza Tecnico d’Ufficio (e onere della prova), art. 61 c.c.[/tw_list_item][/tw_list]
Soffermiamoci su questo punto per analizzarlo anche alla luce di una recente sentenza.
Il giudice può avvalersi della consulenza tecnica di persone iscritte all’albo dei tecnici al fine di avere un giudizio dettato da elementi certi.
La CTU fornirà un giudizio tecnico sugli elemnti portati dalle parti, in casi eccezzionali può portare Lei delle prove, ma, come pronunciato da una recente sentenza della Cassazione (n. 28669 del 2013), non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
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