Corte Cassazione, sentenza del 24 febbraio 2014, n. 4277.
La responsabilità discende dal rapporto di custodia della cosa, dall’obbligo di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, prevista dall’art. 2051 cod. civ. (danni cagionati da cose in custodia).
- il terzo danneggiato deve provare che l’evento sia stato una conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva;
- il custode (l’amministratore del condominio) deve fornire la prova contraria della sua responsabilità, dimostrando la causa fortuita, imprevedibie ed eccezionale.
Fonte: Lavoripubblici.it
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