Condominio – Creditori (secondo comma art. 63 c.c.)

19 Novembre 2013

I creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. Questa norma, se non ripristina la solidarietà fra i condomini di fronte alle obbligazioni assunte nel loro interesse dall’amministratore, solidarietà esclusa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9148 dell’8/4/2008, ne sancisce una responsabilità sussidiaria, ammettendo i condomini solvibili alla preventiva escussione dei morosi.

 

Clicca su una stella per valutarla!

Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Indice:

Contattaci

Hai domande? Scrivici senza impegno!

Condividi Questo Articolo

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp

Calcola Preventivo

Calcola un preventivo per conoscere le nostre tariffe.

Stima costi condominiali annuali: Calcola
Chiedimi
1
Posso aiutarti?
Sono il tuo assistente virtuale di Webcondomini!. Come posso aiutarti?
Verified by MonsterInsights