Cassazione Penale, sentenza n. 15956 del 10/04/2014.
Art. 674 del codice penale, è configurabile nel gesto di far cadere volontariamente cose pericolose, e quindi reato, sporcare la proprietà sottostante annaffiando le piante. Il reato per essere configurabile deve protrarsi per un periodo rilevante.
Art. 844 cc. detta quanto previsto per le immissioni nel fondo altrui. Come sopra, la rilevanza del gesto è dettato dalla
tollerabilità dell’immissione anche in funzione dell’uso della cosa e delle stresse immissioni.
Il condòmino deve fare il possibile affinchè l’acqua non cada sulla proprietà altrui, una regola di cività e convivenza che può far incorrere a chi non la rispetta una pena prevista in una ammenda fino a 206 € o in alcuni casi anche all’arresto.
Fonte: dirittoitaliano.com
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