Tribunale di Roma
“Il condominio può intervenire nel giudizio di accertamento dell’eredità, in quanto creditore nei confronti dell’erede per oneri condominiali non pagati”.
L’articolo 460 c.c.
è riconosciuta all’erede, gli atti di natura conservativa rispetto ai beni di amministrazione temporanea, ma se, come nel caso della sentenza in oggetto, successivamente alla morte, la convenuta poneva in essere:
- pagamento delle rate del mutuo;
- concessione in locazione l’immoblie;
- riscossione gli affitti del canone di locazione;
- pagamento di parte degli oneri condominiali;
- oppposizione al decreto ingiuntivo emesso dal condominio.
la convenuta ha lasciato intendere la volontà di accettare l’eredità.
Approfondimenti:
- Cass. sent. n. 25764 del 24 ottobre 2008.
- Cass. sent. n. 185373 del 25 settembre 2007.
- Cass. sent. n. 15592 del 12 luglio 2007.
- Cass. sent. n. 13738 del 7 giugno 2005.
- Cass. sent. n. 12753 del 17 novembre 1999.
FONTE: www.Condominioweb.com
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