Per il condomino che non versi la propria quota di spese condominiali, ci sono i nuovi poteri attribuiti dalla Riforma all’Amministratore per riscuotere le spese condominiali.
Art. 63 codice civile disp att., egli può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso, nonostante l’eventuale opposizione:
– l’Amministratore ha tempo sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale per poter agire contro il condomino moroso ;
– non è più necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ne l’obbligo di mettere in mora il condomino inadempiente;
– l’amministratore può sospendere il condòmino moroso dall’uso dei servizi comuni che siano suscettibili di godimento separato.
I terzi Creditori:
art. 63, secondo comma :”I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.” Quindi il creditore dovrà rivolgersi a ciascuno dei condomini in proporzione alla singola quota debitoria di spettanza. Inoltre, il creditore dovrà agire “pro quota” prima nei confronti dei condomini morosi (a lui indicati dall’amministratore) e, solo nel caso in cui sia impossibile soddisfarsi sul patrimonio di questi ultimi, potrà successivamente rivolgersi ai condomini in regola.
Fonte: Lavorincasa.it
Clicca su una stella per valutarla!
Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.