La provvigione matura con l’attività svolta dall’agente immobiliare e l’affare concluso.
Ma cosa succede se la trattative vengono interrotte per un mancato accordo e poi successivamente riprese ?
Tribunale di Caltanissetta, sentenza 8 gennaio 2014.
Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione anche nel caso in cui le trattative per la compravendita di un’immobile, originariamente avviate grazie al suo intervento (art. 1755 c.c.), siano state interrotte e successivamente riprese e concluse per iniziativa delle parti.
Questa condizione è sempre valida ?
No, entrando nello specifico e in parole semplici:
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]se la conclusione dell’affare è ricollegabile all’attività di mediazione, il compenso del mediatore va riconosciuto (Cass. civ. n. 28231/2005).[/tw_list_item][/tw_list]
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]se le nuove trattative istaurate sono autonome, ovvero, in nessun modo riconducibili alla precedente mediazione, la provvigione al mediatore non è dovuta (Cass. civ. n. 6703/2001).[/tw_list_item][/tw_list]
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