Anticipiamo da subito che la chiusura di un balcone senza il permesso condominiale incontra quello che ormai è un termine rindondante nei condomini ovvero:
opera modificativa del decoro architettonico dell’edificio.
La riforma attuale del condominio non si è pronunciata sulla definizione di cui sopra ma è assodato che il balcone è un accessorio dell’appartamento dotato di un valore, se si modifica si possono incorrere in sanzioni penali/amministrative come conseguenza di un’azione legale del condominio per lesione del decoro ell’edificio.
Questo può avvenire anche se l’opera edilizia è supportata dalle necessarie autorizzazioni comunali in quanto i diritti dei condòmini sono sovrastanti.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27224 del 4 dicembre 2013, ha colmato la lacuna della riforma con la definizione di decoro architettonico:
“estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia.”
Chi decide se un’opera rientra o meno nel decoro urbano? la valutazione spetta al giudice.
Fonte: ilsalvagente.it
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