I casi in cui si ricorre alla mediazione hanno per oggetto, liti condominiali di natura emotiva, o violazione e errata applicazione delle norme del codice (e relative disposizioni di attuazione).
Per l’impugnazione di una delibera assembleare, occorre tentare la soluzione stragiudiziale attraverso la mediazione. La mediazione non può essere applicata nei seguenti casi:
- ingiunzioni di pagamento;
- l’azione civile esercitata nel processo penale;
- provvedimenti urgenti e cautelari;
- procedimenti con cui il debitore si oppone all’esecuzione forzata;
- provvedimenti adottati dal Giudice in camera di consiglio;
- procedimenti di licenza o convalida di sfratto;
- procedimenti possessori per la protezione dei titolari di proprietà e altri diritti reali.
Fonte: Giustizia.it
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