Tribunale di Lucca
Successivamente ad una condanna per una condòmino che causava molestie agli altri condòmini con l’abbaiare del suo cane, il giudice di pace, ordinava alla convenuta (proprietaria del cane) di adottare accorgimenti tali da marginare il problema nella soglia della tollerabilità condominiale.
Ma il problema non si è risolto, anzi, aggravato da uno stato di ansia e insonnia dovuto all’abbaiare del cane, si ritorna in giudizio.
La consulenza tecnica d’ufficio (CTU), ha confermato che l’incessante abbaiare del cane nelle ore notturne, ha determinato un danno biologico di natura psichica.
Il Giudice non ha riconosciuto l’esistenza di un danno morale, ma ha condannato la convenuto al risarcimento del danno biologico.
- Cassazione penale, Cass. Sez. I, sentenza n.715/2011;
- Cass.civ. sez. III, n. 5844 del 13 marzo 2007;
- Cass.Sez. un., n. 26972 del 2008;
- art. 2059 c.c.;
- ex art. 2043 c.c.
- art. 1138 c.c.;
- art. 844 c.c.;
- art. 32 della Cost.
FONTE: www.Condominioweb.com
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