Il concetto di presunzione di condominialità e un concetto ancora oggi usato impropriamente e che affonda le sue radici nel lontano 1993. Fino a quell’anno, ma anche negli anni successivi abbiamo sempre sentito parlare di
presunzione di condominialità.
Un esempio di presunzione di condominialità è quello di un giardino condominiale che in mancanza di titolo contrario appartengono al condominio. L’applicazione della presunzione appare corretta quando ci troviamo in una situazione in cui non possiamo attribuire altro significato se non che quello di ritenerlo una condominialità del bene.
Dalla definizione dell’art. 1117 il termine di presunzione di condominialità è un concetto espresso nel senso che un bene non può rientrare nel bene comune se per le sue caratteristiche strutturali è utile soltanto all’uso e al godimento di una parte dell’immobile. Anche in tutte le pronunce della Corte di Cassazione si parla di presunzione di condominialità e non di condominialità vera e propria.
Nella recente sentenza n. 822 del 16 gennaio 2014, viene affermato un concetto che poi ricalca quanto espresso nel 1993. Interpretazione dell’Art. 1117 parti rientranti:
1) la condominialità può essere esclusa solo in base a un titolo contrario.
2) se le parti non sono funzionali a tutto il condominio ma solo ad una parte di esso, la condominialità non sussiste e quindi va esclusa senza bisogno di titolo contrario.
Fonte: condominioweb.com
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