Non è l’amministratore che decide se uno stabile deve essere assicurato, ma è competenza dell’assemblea dei condomini a decidere la stipula del contratto di assicurazione, salvo particolari disposizioni contenute nel regolamento di condominio che conferiscano all’amministratore questo potere.
In questo modo il legislatore ha voluto sottolineare la sovranità dell’assemblea nelle decisioni della vita condominiale e che il rappresentante dei condomini, l’amministratore, non è legittimato a concludere un contratto d’assicurazione di un fabbricato se non abbia ricevuto l’autorizzazione dell’assemblea.
Da qui una riflessione sull’ art. 1130 c.c., comma 4 – obbligazioni dell’amministratore ad eseguire tutti gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. Il legislatore ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non rientra il contratto d’assicurazione.
Questo perché il contratto di assicurazione non ha scopi conservativi ma ha come suo unico fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato (Cass. 3 aprile 2007 n. 8233).
Non esiste un contenuto minimo imposto dalla legge per l’assicurazione condominiale, solitamente la polizza base comprende i rischi per incendio e distruzione delle parti comuni.
Ad ogni modo il contenuto della polizza sarà discusso in assemblea e il costo ripartito per i diversi condomini in base ai millesimi (art. 1123 c.c.)
Fonte: generali.it
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