Cassazione Sentenza n° 1445 del 23/01/2014
Il condomino deve conoscere anticipatamente l’ordine del giorno da discutere in assemblea condominiale, diversamente la delibera può essere annullabile ai sensi dell’art. 1137.
Il caso affrontato e risolto riguardava proprio una deliberazione (avente ad oggetto la trasformazione dell’impianto di riscaldamento) con ordine del giorno incompleto.
La causa è giunta fino alla Cassazione ma solamente per la così detta soccombenza virtuale, ossia per valutare chi, in teoria e quindi ai fini della liquidazione delle spese aveva ragione dato che la delibera impugnata era stata sostituita.
Riferimenti:
- art. 1137;
- Cass. n° 1445 del 23/01/2014.
Fonte: Condominioweb.com
Clicca su una stella per valutarla!
Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.