Sentenza Cassazione n. 7162/2012:
La responsabilità dell’amministratore nell’apertura di un conto corrente e nella apertura di una linea di credito Bancaria.
L’amministratore rappresenta il condominio nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c.. Nell’ambito di tali poteri, l’amministratore gode di ampia autonomia, e può sicuramente anticipare fondi per effettuare pagamenti a favore di terzi.
Pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio.
L’apertura del conto corrente non richiede autorizzazioni assembleari, diversamente richiede sicuramente il consenso l’apertura di una linea di credito bancaria.
Ricordiamo che nei conti correnti bancari ordinari è prevista la possibilità di uno scoperto (e relativi interessi passivi).
Approfondimenti:
- Cass. Sent. n. 1046/1974
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