La revoca dell’amministratore potrà essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina o con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’Autorità Giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131 c.c. (omessa comunicazione all’assemblea della notifica di un atto di citazione o di un provvedimento amministrativo il cui contenuto esuli dalle attribuzioni dell’amministratore), se non rende il conto della gestione (attualmente se non lo rende per due anni), o in caso di gravi irregolarità. In particolare -ha aggiunto la novella-, qualora siano emerse gravi irregolarità fiscali o l’amministratore non abbia aperto e utilizzato il conto corrente condominiale, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocargli il mandato. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria; se la domanda viene accolta, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. In caso di revoca da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.
Sulla revoca dell’amministratore il Tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentito lo stesso amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del Tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d’appello nel termine di 10 giorni dalla notifica o dalla comunicazione.
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