Stabilisce che all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a “qualunque” assemblea: questa norma, la cui formulazione non è delle più felici, vuole evitare che in capo all’amministratore possa nascere un conflitto d’interessi quando si tratti di deliberare sul suo compenso o sul suo operato.
NUOVA RIFORMA 18 GIUGNO 2013, REGISTRI CONDOMINIALI (art. 1130, nn. 6 e 7, c.c.)
La riforma introduce i seguenti registri condominiali, la cui tenuta è affidata all’amministratore:
– registro di anagrafe condominiale: contiene le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati dev’essere comunicata all’amministratore per iscritto entro 60 giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi 30 giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
– registro dei verbali delle assemblee: vi devono essere annotate le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le delibere nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato;
a tutela degli assenti, le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le discussioni svolte e le delibere adottate, nonché le eventuali, ma brevi, dichiarazioni rese dai condomini;
– registro di nomina e revoca dell’amministratore: vi vengono annotate in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale;
– registro di contabilità: può essere tenuto anche con modalità informatizzate e vi devono essere annotati, in ordine cronologico, entro 30 giorni da quello dell’effettuazione, i movimenti in entrata e in uscita.
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