Stipula dei contratti senza mandato del Condominio, cosa rispondiamo, cosa dice la giurisprudenza, cosa dice la giurisprudenza, se l’amministratore compie un atto che eccede i suoi limiti
Stipula dei contratti senza mandato del Condominio
Secondo l’art. 1129 c.c. l’amministratore è il legale rappresentanza delle parti comuni e mandatario degli atti decisi dall’ assemblea e in questo contesto quindi esiste un ruolo centrale che è quello all’assemblea.
Cosa rispondiamo
Se un condòmino ci pone questa domanda noi rispondiamo che è consigliabile demandare all’assemblea la decisione sulla stipula di un contratto, a meno che non sia un intervento urgente senza passare dall’approvazione assembleare.
Cosa dice la giurisprudenza
Detto questo, gli spiegheremo che la giurisprudenza ci aiuta parzialmente. Ci sono sentenze che favoriscono la stipula di contratti senza il mandato dell’assemblea. D’altro canto ci sono sentenze che vedono l’amministratore una figura non legittimata a stipulare contratti in favore del condominio senza la necessaria autorizzazione assembleare.
Il contratto di assicurazione
Diverso è il contratto d’assicurazione, perché ha il fine di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio e non alla conservazione dello stesso, e per il quale la Cassazione è stata chiara: occorre l’approvazione dell’assemblea.
Inoltre occorre vedere anche il contesto, un conto è stipulare un contratto di durata annuale rinnovabile tacitamente e un conto è firmare un contratto decennale.
Se l’amministratore compie un atto che eccede i suoi limiti
In questo caso se il contratto viene impugnato dall’assemblea sarebbe non nullo o annullabile, ma addirittura inefficacie e inopponibile ai mandatari (condominio). Le conseguenze sono la mancata esecuzione contrattuale di quel negozio solo in capo al mandante (amministratore).
FONTE: casaintasca.it
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