Cassazione Sentenza n. 3604 del 17 febbraio 2014.
“Responsabilità solidale (exstracontrattule) per fatto dannoso da negligenza per il proprietario, che ha l’uso esclusivo del lastrico solare, e del condominio, ai sensi dello art.2055 del c.c.”
Art. 1117 c.c. “è un bene di proprietà comune, salvo diversa indicazione del titolo”.
Diversamente, quando parliamo di manutenzione, facciamo riferimento all’art. 1126 c.c.. Se c’è un uso esclusivo del lastrico solare sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Approfondimenti:
- Cass. Sent. n. 17397 del 8 Agosto 2007;
- Cass. Sent. n. 1043 del 18 Luglio 2002.
FONTE: www.Condominioweb.com
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