Parliamo del decoro dell’edificio, una frase ormai consolidata nella gestione condominiale. L’argomento è già stato trattato in uno dei nostri articoli, ma oggi parleremo del decoro dell’edificio e del concetto di danno.
La norma di riferimento del danno è l’art. 1122 c.c:
“Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. “.
Allarghiamo il concetto di decoro a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione il 24.3. 2004, n. 5899:
“il decoro non è solo un concetto estetico, ma è anche legato all’aspetto dei singoli elementi e delle singole parti dell’edificio in forma autonomia”.
Tornando all’art. 1122, e alla definizione allargata di decoro, con sentenza della Cassazione del 3 gennaio 2014 n. 53 viene sancito che:
“Il condomino, se altera il decoro architettonico dello stabile, reca un pregiudizio con conseguente deprezzamento dell’intero fabbricato e delle unità immobiliari”.
Fonte: confedilizia.it
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