Attraverso la modificato dell’articolo 63, all’amministratore non occorre l’autorizzazione dell’assemblea per ottenere un decreto ingiuntivo per riscuotere i crediti dai condomini morosi, a patto che la spesa sia stata approvata dall’assemblea.
L’amministratore deve agire entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.
Una corretta gestione condominiale da parte dell’amministratore impone solleciti di pagamento al condomino moroso in modo da non arrivare mai all’atto ingiuntivo.
E’ buona procedura venire incontro ai condomini se effettivamente si trovano in difficoltà, anche rateizzando il debito con il benestare dell’assemblea.
Il fatto di non intraprendere la procedura esecutiva viene giustificata dall’ordinanza della Cassazione 20100 del 2 settembre 2012, che fonda le sue basi sull’incertezza della solvibilità dei condomini.
Fonte: casa24.ilsole24ore.com
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